Tributi Locali anno 2010
In questo Comune non viene applicata l'Addizionale Comunale IRPEF.
Si rende noto che questa Amministrazione anche quest’anno riscuoterà in forma diretta i tributi ICI e Tarsu.
Tributi dovuti per l’anno 2010 a titolo di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
passi carrabili e imposta comunale sulla pubblicita’.
Si comunica che la società concessionaria del servizio delle pubbliche affissioni e del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione della Tassa per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (T.O.S.A.P.), dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.) e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni (D.P.A.),
AIPA SpA, a decorrere dal 20 ottobre 2009, ha trasferito i propri uffici locali da Via Casamassima n. 67 a VIA MADONNA DEL POZZO N. 74.
TEL - 080/4559378.
L’ufficio osserverà i seguenti orari di apertura al pubblico:
| giorni | mattina | pomeriggio |
| lunedi’ | | 15,00 - 18,00 |
| martedi’ | 9,00 - 13,00 | 14,00 - 18,00 |
| mercoledi’ | 9,00 - 13,00 | |
| giovedi’ | 9,00 - 13,00 | 15,00 - 18,00 |
| venerdi’ | 9,00 - 13,00 | |
Allo scopo di consentire l’esecuzione dei versamenti, sono stati accesi i seguenti conti correnti postali:
- per i versamenti della T.O.S.A.P. e della Tassa sui Passi Carrabili:
c/c postale n. 99127821 – IBAN IT 23 R 07601 01600 0000 99127821 –
intestato a
AIPA SpA – Comune di Capurso – Servizio Riscossione Tributi TOSAP;
- per i versamenti dell’I.C.P. e dei D.P.A.:
c/c postale n. 99125395 – IBAN IT 87 C 07601 01600 0000 99125395 –
intestato a
AIPA SpA – Comune di Capurso – Servizio Riscossione Tributi ICP e DPA.
TARSU
Modifica regolamento Tarsu ai fini della riduzione di 1/3
L’art. 8 del vigente regolamento Tarsu è stato novellato con deliberazione del Commissario straordinario n. 7 del 16/02/2010 e prevede le seguenti fattispecie per la richiesta di riduzione della tariffa TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani):
- Nucleo familiare, il cui reddito sia costituito unicamente da trattamento pensionistico non superiore complessivamente a € 12.000
annui lordi, in aggiunta all’eventuale reddito dell’abitazione principale stessa;
- nucleo familiare occupante l’abitazione principale con portatore di handicap psico-fisico permanente attestato
ai sensi dell’art. 3- della legge 104/92 ovvero dalla Commissione Invalidi Civili con riconoscimento di un grado di
invalidità non inferiore al 100% nonché reddito familiare lordo dichiarato ai fini IRPEF (riferito all’anno precedente)
non superiore a € 22.000.
Ai sensi dell’art. 10 del DPR 20/10/1998 n. 403 l’attestazione di cui all’art. 3-comma 3- della legge n. 104/92 o l’attestazione dell’invalidità totale del 100% non possono essere sostituiti da altro documento.
Per favorire la massima applicazione solo ed esclusivamente per l’anno d’imposta 2010 la richiesta in tal senso deve pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il 30 giugno 2010.
ICI
Si ricorda che le somme dovute a questo Comune a titolo di I.C.I. per l’anno 2010 devono essere pagate unicamente
mediante bollettini di c/c postale n. 78393683 intestati al Comune di Capurso – Servizio Tesoreria – I.C.I. Autotassazione – oppure,
in alternativa, attraverso il modello F24, con le modalità previste dalla legge.
Non è più possibile, invece, usare i bollettini di conto corrente postale intestati all’Agente della Riscossione Equitalia ETR S.p.A.
I versamenti dovranno essere eseguiti entro il 16 Giugno 2010, per quanto riguarda la prima rata in acconto,
ed entro il 16 Dicembre 2010 per quanto riguarda la seconda rata a saldo.
In proposito si rappresenta che il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I. prevede che non si fa luogo
ad alcun versamento quando l’imposta annua netta dovuta sia inferiore a 30 euro;
ugualmente non si fa luogo ad alcun rimborso quando l’importo da rimborsare a titolo di mera imposta sia inferiore a 30 euro.
Ai fini della corretta determinazione dell’imposta dovuta si ricorda che:
- l’art. 1 del D.L. n. 93/2008 ha disposto l’esenzione totale dall’I.C.I. delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo,
ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
- l’abitazione principale, come chiarito anche dall’art. 1 – comma 173 – della legge 27/12/2006 n. 296
(legge finanziaria per il 2007), è quella dove si ha la residenza anagrafica;
- ai fini dell’applicazione dell’esenzione totale anche alla pertinenza dell’abitazione principale,
il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I prevede che la pertinenza non possa essere
più di una e deve essere ubicata nello stesso edificio ove è ubicata l’abitazione principale.
Sempre ai fini della corretta determinazione dell’imposta dovuta per l’anno 2009 si comunica che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 44 del 26/02/2009, ha stabilito di proporre al Consiglio Comunale di confermare per l’anno 2009 le stesse aliquote già stabilite per l’anno 2008 con deliberazione consiliare n. 14 del 16/04/2008 ed in particolare di:
- confermare nella misura del cinque per mille (5‰) l’aliquota da applicare esclusivamente in relazione alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale che rientrano nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e di confermare nella misura di € 150,00 la relativa detrazione;
- confermare nella misura del cinque virgola ottanta per mille (5,80‰) l’aliquota da applicare in relazione a tutte le altre tipologie di immobili assoggettati ad Imposta Comunale sugli Immobili diversi dalle abitazioni principali (soggette ad esenzione o ad aliquota del 5‰) e dalle abitazioni non locate di cui al punto successivo (soggette ad aliquota del 6‰), quali ad esempio: terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati di categoria catastale diversa dalla A, ecc.
- confermare nella misura del sei per mille (6‰) esclusivamente l’aliquota da applicare in relazione alle unità immobiliari ad uso abitazione che risultino non locate per un periodo almeno pari alla metà dell’anno d’imposta, intendendosi per “abitazioni non locate” le unità immobiliari di categoria A possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale ed utilizzate come residenze secondarie del possessore, ovvero da questi tenute a propria disposizione, ovvero non occupate da alcuno.
Si rammenta, infine, che a decorrere dal 2008, è SOPPRESSO l’obbligo di presentare la dichiarazione I.C.I. per tutte le variazioni nel possesso registrate con atto notarile che utilizza a tal fine il cosiddetto modello unico informatico. L’obbligo in questione resta per le variazioni che non siano registrate in atti notarili o che generano una diversa base imponibile, come le aree fabbricabili, ovvero per le modificazioni nell’utilizzo dell’immobile che determinano una diversa aliquota (es. abitazione principale), riduzione o detrazione di qualsiasi tipo. In tali casi dovrà essere prodotta apposita dichiarazione utilizzando il consueto modello ministeriale.
Per maggiori chiarimenti e delucidazioni sulle aliquote da applicare, sulle eventuali riduzioni, detrazioni o esenzioni spettanti e sui termini per i pagamenti o per la presentazione della dichiarazione l’Ufficio Tributi Comunale è a disposizione nei normali orari di apertura al pubblico e può essere contattato al numero telefonico 080/455.11.24, tramite fax al numero 080/455.10.80, ovvero tramite e-mail all’indirizzo tributi@comune.capurso.bari.it